Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la 12° edizione della Classificazione di Nizza relativa alla suddivisione di prodotti e servizi rivendicabili con la domanda di registrazione di marchio. Quest’ultima edizione incorpora finalmente la dicitura “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT)” (come già si riteneva) in classe 9.
Com’è noto, la c.d. Classificazione di Nizza (in quanto introdotta da una Convenzione Internazionale sottoscritta a Nizza nel 1957), è una codificazione universalmente adottata ai fini della classificazione dei prodotti e servizi da indicare nelle domande di registrazione di marchio ed è suddivisa in 45 classi o categorie merceologiche. In base a tale classificazione, i prodotti rientrano nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45. Ogni classe contiene una serie di termini specifici, che meglio definiscono i prodotti o servizi da proteggere con ogni domanda di marchio.
L’ultima edizione della Classificazione di Nizza porta con sé un’importante novità, in quanto recepisce l’esigenza di dare maggiore chiarezza alle modalità di tutela dei marchi relativamente ai prodotti e servizi del c.d. “Metaverso.”
A seguito delle numerose domande di registrazione di marchi depositate per la specifica tutela nell’ambito di questo di nuovo mercato, l’EUIPO (l’Ufficio Europeo preposto alla registrazione dei Marchi e Modelli Europei) ha fornito direttive pratiche per la registrazione di marchi con riferimento ai prodotti virtuali e agli NFT (acronimo di Non Fungible Token cioè token insostituibili che rappresentano la titolarità di un bene).
Dunque, secondo l’approccio dell’EUIPO:
1. “i prodotti virtuali rientrano nella Classe 9 perché sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, mancando di per sé di chiarezza e precisione, il termine prodotti virtuali deve essere ulteriormente specificato chiarendo il contenuto al quale detti prodotti virtuali si riferiscono (ad esempio prodotti virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale)”.
2. “il termine token non fungibili di per sé non è accettabile: occorre specificare il tipo di elemento digitale che gli NFT autenticano”. In tale ottica, la 12a edizione della Classificazione di Nizza include, nella classe 9, il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili”.
3. “I servizi relativi a prodotti virtuali e NFT saranno classificati in linea con i principi consolidati di classificazione per i servizi.”
Data la complessità della materia e la continua evoluzione dell’approccio dei vari Uffici Brevetti e Marchi del Mondo a questo argomento, si consiglia di rivolgersi per chiarimenti e supporto tecnico-legale al proprio professionista specializzato di fiducia prima di procedere alla registrazione di marchi relativi a “beni virtuali” o, comunque, attinenti al metaverso.