La notissima azienda londinese – già titolare da decenni di molte registrazioni del proprio parimenti celebre tartan, per diverse categorie merceologiche – ha depositato lo scorso anno, per la stessa figura, una nuova domanda di registrazione di marchio europeo in relazione a prodotti e servizi nelle classi 9, 35 e 41, inclusi beni digitali, NFT e oggetti da collezione non scaricabili da fornire online, secondo la ormai comune tendenza a tutelare l’uso dei segni distintivi nel metaverso.
Con sorpresa della richiedente (e non solo), l’EUIPO ha però di recente respinto la domanda, ritenendo che il marchio richiesto non fosse registrabile in quanto privo di carattere distintivo (ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Europeo) e cioè, in buona sostanza, perché non sufficientemente originale. Più in particolare, nel respingere la domanda, l’EUIPO ha osservato che, in linea generale, un marchio costituito da un motivo decorativo semplice e di uso comune è considerato privo di qualsiasi elemento che possa attirare l’attenzione dei consumatori e pertanto è insufficiente ad indicarne la provenienza o origine di beni o servizi.
Nel caso di specie – secondo gli esaminatori europei – il marchio richiesto era costituito da un motivo semplice (e quindi non sufficientemente distintivo), ossia da linee orizzontali e verticali di colore rosso, bianco e nero poste su una base di colore beige. La decisione dell’EUIPO – che sarà comunque sottoposta al vaglio della Commissione di Ricorso – lascia piuttosto perplessi, perché, quanto meno, non è facile poter ammettere che un marchio figurativo registrato da decenni, riconosciuto e tutelato da una pluralità di decisioni giudiziarie comunitarie e non solo, possa essere considerato un motivo decorativo “di uso comune”.
Va peraltro da sé che se una tale decisione dovesse essere confermata, al termine dei vari gradi di ricorso, ciò aprirebbe spiragli molto interessanti per non poche aziende italiane (e non) che, nel passato, sono state attaccate da Burberry con grande fermezza per la (vera o presunta) violazione del proprio marchio.