Com’è noto un marchio d’impresa può anche essere costituito dalla forma (bi o tridimensionale di un prodotto) ed anzi a questo tipo di marchio – che può essere registrato anche quanto il prodotto è sul mercato da anni – si ricorre non di rado (non del tutto correttamente) quando il termine per il deposito di un modello ornamentale (design) è definitivamente scaduto (un anno dalla prima divulgazione).
È necessario però che le caratteristiche della forma che si vuole registrare come marchio non abbiano natura ornamentale né tecnico-utile (perché in tal caso la tutela utilizzabile è solo quella del design o della brevettazione -comunque limitata nel tempo – e non quella del marchio, di durata potenzialmente illimitata). In questo contesto, dopo una lunga battaglia giudiziaria giunta fino all’esame dei Supremi Giudici, questi ultimi hanno definitivamente dichiarato la validità del marchio figurativo delle società Ferrero (produttrice dei celeberrimi confettini), avente ad oggetto la parimenti notissima scatolina trasparente.
Recentemente, la Corte di Cassazione, e sulla scorta dei principi espressi dal Regolamento Europeo sui modelli e disegni ornamentali, ha confermato in via definitiva la validità del marchio tridimensionale di Ferrero. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che un marchio di forma non può essere registrato solo nel caso in cui non possieda carattere distintivo per i consumatori di riferimento e ciò accade quando la forma è imposta dalla natura stessa del prodotto ed è quindi, necessaria per ottenere un risultato tecnico; oppure quando si tratta di una forma che attribuisce valore estetico al prodotto, per le ragioni sopra accennate. Pertanto, rilevato come la confezione dei noti confettini non ricada in nessuno di tali divieti e che altresì l’estrema diffusione e notorietà del prodotto ne ha indubbiamente accresciuto la capacità distintiva, i Supremi Giudici non hanno avuto difficoltà a concludere per la validità del marchio tridimensionale di Ferrero.
Questo è un risultato assolutamente importante, non solo per la nota multinazionale piemontese, ma anche per tutti coloro che, trovandosi in situazioni più o meno analoghe (producano cioè o facciano commercio di articoli apparentemente assai semplici ed in nessun modo tutelabili brevettualmente), hanno avuto conferma della possibilità di vedersi riconosciuti importanti diritti di esclusiva (quella derivante dalla registrazione del marchio di forma) quando il loro prodotto si caratterizzi per un qualche elemento (anche molto semplice) che gli conferisca una certa, pur modesta, capacità distintiva.