Molto spesso gli operatori economici che hanno la sfortuna di essere coinvolti in un giudizio per pretesa contraffazione negli USA, sono sorpresi (a parte i costi stratosferici, neppure paragonabili a quelli europei) per il fatto che i brevetti loro opposti sembrano dar vita ad esclusive di durata assai più lunga del periodo di esclusiva ventennale orami sostanzialmente ovunque vigente.
In realtà – almeno teoricamente – non è così. Anche negli USA, infatti, la durata del brevetto è sostanzialmente (a parte qualche sfumatura su cui non ci si può soffermare in questa sede) di vent’anni. Il fatto è che, in quella nazione, è molto diffusa, innanzitutto, la pratica delle cosiddette “provisional applications”, vale a dire di domande di brevetto (corredate o meno da relative rivendicazioni) che hanno il solo scopo di consentire, entro un anno dal loro deposito (e quindi prima di essere pubblicate), il deposito di altre domande che rivendicano la priorità delle prime.
È parimenti diffusissima, negli USA, la pratica delle cosiddette “continuations”, vale a dire di domande che rivendicano caratteristiche presenti in (ma non rivendicate dal) una precedente domanda, depositate prima che quest’ultima venga concessa. E così, attraverso la pratica del deposito di una pluralità di domande “continuation” (e quindi anche di “continuation” di altre “continuation”), gli operatori europei vengono a trovarsi spesso in difficoltà, perché, ingannati dalla data di deposito di una domanda di “continuation”, magari relativamente recente, ritengono che il brevetto sia anticipato dalla realizzazione (e quindi dalla divulgazione) propria o di altri e non realizzano invece che la prima data cui fare riferimento è quella del primo deposito negli USA (o magari della priorità determinata da una domanda “provisional”).
In realtà, di per sé, le domande di brevetto “continuation”, non sono nella sostanza molto diverse dalle domande “divisionali” cui sono abituati i cittadini europei, solo che, negli USA, questa prassi è estremamente più diffusa (ed a volte, per la verità, anche utilizzata in modo non del tutto corretto). È pertanto assolutamente opportuno, quando si verifica la posizione brevettuale di un proprio competitor, oppure si fanno generiche verifiche di “via libera” brevettuale (c.d. “ricerche FTO”, acronimo di freedom to operate), farsi assistere da un consulente brevettuale esperto in grado di avvedersi immediatamente della risalenza temporale dei brevetti “continuation” e quindi di allertare opportunamente l’interessato. E ciò a fronte della forte necessità di evitare di essere coinvolti in cause di contraffazione di brevetto negli USA, che – anche indipendentemente dall’esito – comportano costi sempre altissimi e spesso del tutto insostenibili per le PMI italiane.